1. Sono abilitati ad effettuare controlli presso gli stabilimenti utilizzatori, di allevamento, di fornitura e di accoglienza:
a) il Ministero della salute;
b) i servizi veterinari delle ASL;
c) gli organi di pubblica sicurezza.
2. I soggetti di cui al comma 1 effettuano accertamenti in merito:
a) alla congruità tra i dati contenuti nei registri e gli animali effettivamente presenti negli stabilimenti utilizzatori, di allevamento, di fornitura e di accoglienza;
b) alla congruità tra le procedure autorizzate ed i procedimenti effettivamente eseguiti;
c) alla corrispondenza tra il livello e la durata della sofferenza prevista e quella effettivamente subita dagli animali;
d) alle condizioni di stabulazione degli animali relativamente a quanto stabilito dalle norme dell'Allegato 2 annesso alla presente legge;
e) alla qualifica professionale del personale di cui all'articolo 9.
3. I soggetti di cui al comma 1 eseguono i controlli previsti dal comma 2 negli stabilimenti utilizzatori, di allevamento, di fornitura e di accoglienza presenti sul territorio di rispettiva competenza almeno una volta all'anno e senza preavviso e