Art. 17.
(Controlli).

      1. Sono abilitati ad effettuare controlli presso gli stabilimenti utilizzatori, di allevamento, di fornitura e di accoglienza:

          a) il Ministero della salute;

          b) i servizi veterinari delle ASL;

          c) gli organi di pubblica sicurezza.

      2. I soggetti di cui al comma 1 effettuano accertamenti in merito:

          a) alla congruità tra i dati contenuti nei registri e gli animali effettivamente presenti negli stabilimenti utilizzatori, di allevamento, di fornitura e di accoglienza;

          b) alla congruità tra le procedure autorizzate ed i procedimenti effettivamente eseguiti;

          c) alla corrispondenza tra il livello e la durata della sofferenza prevista e quella effettivamente subita dagli animali;

          d) alle condizioni di stabulazione degli animali relativamente a quanto stabilito dalle norme dell'Allegato 2 annesso alla presente legge;

          e) alla qualifica professionale del personale di cui all'articolo 9.

      3. I soggetti di cui al comma 1 eseguono i controlli previsti dal comma 2 negli stabilimenti utilizzatori, di allevamento, di fornitura e di accoglienza presenti sul territorio di rispettiva competenza almeno una volta all'anno e senza preavviso e

 

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comunicano immediatamente al Ministero della salute l'esito delle indagini.
      4. Al fine di assicurare un'adeguata competenza nei controlli, a garanzia del maggior benessere degli animali, i servizi veterinari delle ASL e gli organi di pubblica sicurezza possono avvalersi, per i compiti loro assegnati ai sensi del comma 1, di medici veterinari specialisti in scienza e medicina degli animali da laboratorio di cui all'articolo 9, comma 14, ovvero, per compiti specifici, della collaborazione di specialisti in scienza degli animali da laboratorio.